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Cessazione della materia del contendere – Cass. n. 16891/2021

Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Presupposti - Volontà manifestata dalle parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Contrarietà del terzo intervenuto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

 

La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16891 del 15/06/2021 (Rv. 661639 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306

 

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