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Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica – Cass. n. 32444/2021

Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Disciplina - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Legittimità della notificazione - Condizioni - Fattispecie.

 

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021 (Rv. 662766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_160

 

Corte

Cassazione

32444

2021