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Conseguimento del bene della vita da parte dei soggetti discriminati – Cass. n. 32388/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Azione in materia di discriminazione ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguimento del bene della vita da parte dei soggetti discriminati - Interesse ad agire dell'ente esponenziale di interessi collettivi - Esclusione - Ragioni.

 

La tutela giurisdizionale finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie, ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, soggiace alla disciplina generale dell'art. 100 c.p.c., sicché, in caso di conseguimento del bene della vita, nelle more del giudizio, da parte dei soggetti lesi dalla discriminazione, va esclusa la persistenza dell'interesse ad agire in capo all'ente esponenziale portatore dell'interesse collettivo, essendo venuto meno il legame con la concreta vicenda di fatto in rapporto alla quale si era posta l'esigenza di tutela.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32388 del 08/11/2021 (Rv. 662765 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

32388

2021