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Principio di ultrattività del mandato alla lite – Cass. n. 190/2022

Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo il deposito della sentenza di appello ed in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione della impugnazione al difensore della società estinta.

 

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 190 del 05/01/2022 (Rv. 663552 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2312

 

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Cassazione

190

2022