Skip to main content

Disposizione sull'ora contumaciale – Cass. n. 822/2022  

Procedimento civile - udienza - Disposizione sull'ora contumaciale - Carattere generale - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 822 del 12/01/2022 (Rv. 663566 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_059, Cod_Proc_Civ_art_083

 

Corte

Cassazione

822

2022