Skip to main content

Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità – Cass. n. 1334/2022

Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità - Conseguenze.

 

Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. (Principio affermato nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022 (Rv. 663705 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

1334

2022