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Compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire unitamente al piego al mittente – Cass. n.1210/2022

Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta Art. 8 della l. n. 890 del 1982 - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Formalità prescritte - Compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire unitamente al piego al mittente - Mancata indicazione nell'avviso di ricevimento delle operazioni effettuate - Nullità della notificazione - Sussistenza.

 

In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1210 del 17/01/2022 (Rv. 663653 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149

 

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Cassazione

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2022