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Vizio di costituzione del giudice - Cass. n. 14554/2022

Procedimento civile - giudice - sostituzione - Giudizio di appello - Sostituzione del giudice - Inosservanza degli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Fattispecie.

 

Nel giudizio d'appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all'udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del numero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022 (Rv. 664841 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_174, Cod_Proc_Civ_art_079

 

Corte

Cassazione

14554

2022