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Smarrimento del fascicolo di parte di primo grado – Cass. n. 27475/2022

Procedimento civile - notificazione - nullità - Impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Onere della prova - In capo all’appellato - Smarrimento del fascicolo di parte di primo grado - Irrilevanza - Ragioni.

 

Nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, l'onere della prova circa il regolare perfezionamento della stessa incombe sull’appellato (attore in primo grado), senza che assuma rilievo la circostanza dello smarrimento del fascicolo di parte di primo grado, che può - al più - legittimare quest'ultima a chiedere al giudice l'autorizzazione alla relativa ricostruzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27475 del 20/09/2022 (Rv. 665952 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_072, Cod_Proc_Civ_art_074, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

27475

2022