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Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova – Cass. n. 12610/2023

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.

 

Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_318, Cod_Proc_Civ_art_320

 

Corte

Cassazione

12610

2023