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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 26/03/2015

Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Risultanze istruttorie offerte dai servizi sociali - Contestazione - Richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Rigetto - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 26/03/2015

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 26/03/2015