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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005

Interpretazione rigorosa - Necessità - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie relativa ad assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie consentita dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti postali. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie.(Nella specie, relativa ad assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie consentita dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti postali, la Corte Cass. ha ritenuto non rientrante nella nozione di comune esperienza il fatto che nel periodo estivo esistesse presso una determinata sede delle Poste una carenza di organico causata da assenze per ferie del personale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005