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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011

Efficacia vincolante per il giudice - Esclusione - Possibilità per il giudice di discostarsene - Limiti - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie in tema di revisione prezzi nell'appalto di opere pubbliche. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, in un giudizio sulla revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, aveva acriticamente recepito, ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra tabella per la liquidazione della revisione, una delle due soluzioni proposte dalla c.t.u. espletata in grado d'appello, difforme ed inconciliabile sia con l'altra, proposta dal medesimo consulente, sia con le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011