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Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilità dei testimoni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009

Credibilità e scelta delle varie risultanze - Apprezzamenti di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'esercizio di funzioni dirigenziali.

La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (La S.C., nell'affermare il principio, ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di merito aveva considerato non sufficientemente provato l'avvenuto espletamento delle funzioni dirigenziali da parte del ricorrente, dipendente di azienda di trasporti, pervenendo alla conclusione che difettava all'attività espletata l'autonomia costituente l'essenza delle mansioni apicali di dirigente, ovvero l'attribuzione di funzioni estese all'intera azienda, o ad un ramo autonomo dell'azienda e destinate ad incidere sulla vita dell'impresa con carattere essenziale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009