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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014

Consulenza psicologica in procedimento minorile - Note critiche del difensore della parte - Omesso esame - Violazione di legge - Sussistenza.

La trattazione dei procedimenti nei confronti dei minori è affidata ad un collegio giudicante misto, formato da componenti togati e da esperti nelle materie psicologiche minorili, nonché a difensori dotati di particolare qualificazione professionale nella materia. Ne consegue che il giudice - diversamente da quanto accade con riferimento alle note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, redatte dai difensori delle parti in altre materie specialistiche - non può omettere di rispondere alle osservazioni avverso la consulenza tecnica psicologica formulate dal difensore della parte, assumendo che le stesse provengano da un organo non tecnico e, quindi, non in grado di muovere censure con crisma di attendibilità, soprattutto allorquando non sia stato nominato un consulente tecnico di parte e le stesse abbiano carattere decisivo ai fini dell'esito della lite.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014