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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013

Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013