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Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - tra imprenditori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26216 del 06/12/2011

Efficacia di piena prova - Esclusione - Valutazione del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. - Necessità - Insindacabilità relativa - Limiti.

Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26216 del 06/12/2011