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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20313 del 04/10/2011

Massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza) - Contenuto e portata - Equità ed esperienza - Differenze - Conseguenze in tema di quantificazione di una somma - Fattispecie in tema di appalto.

Le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall'osservazione reiterata di fenomeni naturali e socioeconomici di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all'art. 115 cod. proc. civ., come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l'argomentazione di tipo presuntivo. Equità ed esperienza, tuttavia, costituiscono tecniche di apprezzamento dei fatti che, per quanto omogenee, non sono tra loro sovrapponibili; ne consegue che la quantificazione di una somma (nella specie, concernente le prestazioni extra-contratto di un appalto) può logicamente ascriversi a regole di esperienza solo quando abbia ad oggetto una prestazione di carattere usuale suscettibile di oscillazioni minime da caso a caso, oppure quando tale determinazione costituisca la risultante concreta di fatti notori e di nozioni di pratica comune.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20313 del 04/10/2011