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PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010

Nozione - Trasferimento di quota di società di persone - Controversia - Capacità a testimoniare degli altri soci - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi. Ne consegue che, in un giudizio relativo alla titolarità di una quota di società di persone, gli altri soci della medesima non sono incapaci a deporre, perché l'esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul loro patrimonio o sulla loro sfera giuridica individuale; né il loro eventuale interesse al modo in cui la compagine sociale è formata, allorché la libera trasferibilità delle quote non sia in discussione, ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010