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PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15169 del 23/06/2010

Proposizione - Accertamento preliminare da parte del giudice di merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti giustificativi - Necessità - Fondamento.

In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15169 del 23/06/2010