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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 22/01/2010

Ammissibilità della querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore - Riesame del collegio in sede di decisione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa. (Nella specie, la Corte ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il giudice istruttore aveva rimesso al collegio, senza assumere alcuna determinazione, la valutazione in ordine alla ammissibilità della querela).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 22/01/2010