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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2117 del 28/01/2011

Condotta della parte controinteressata - Rilevanza - Disconoscimento - Requisiti di contenuto e forma - Enunciazione - Mancato riconoscimento - Differente efficacia - Fattispecie.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2117 del 28/01/2011