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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - astensione e ricusazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016

Prestatore d'opera del quale il consulente sia autorizzato ad avvalersi - Obbligo di astensione - Inosservanza - Istanza di ricusazione - Onere della parte interessata - Mancanza - Conseguenze.

Nell'ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio si avvalga della prestazione d'opera di altro ausiliario ex art. 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, anche nei riguardi di quest'ultimo trova applicazione il principio secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo di astensione derivante dagli art. 51 e 63 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016