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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26641 del 28/11/2013

Termine di disconoscimento - Individuazione - Nel regime di cui all'art. 184 cod. proc. civ. anteriore alla sostituzione del 2005.

Il disconoscimento della scrittura privata, agli effetti dell'art. 215 cod. proc. civ., deve avvenire "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", termini non rimessi alla volontà della parte onerata dell'atto, ma operanti nel senso che il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo. Pertanto, con riguardo alla disciplina delle acquisizioni probatorie ex art. 184 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80), il disconoscimento deve essere effettuato nella memoria successiva alla produzione della scrittura privata in originale, memoria che costituisce la prima risposta successiva alla produzione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26641 del 28/11/2013