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Prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento suppletorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 31/12/2014

Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Sussistenza.

Qualora la controversia sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice dell'impugnazione non può revocare l'ordinanza di ammissione del giuramento stesso, ma solo procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, se pervenga al convincimento che gli elementi così acquisiti risultavano di per sé idonei alla decisione della vertenza, pronunciare sentenza prescindendo all'esito del giuramento.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 31/12/2014