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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19987 del 30/09/2011

Scrittura privata prodotta in copia - Contestazione dell'autenticità di tale scrittura - Conseguenze - Obbligo di deposito del documento impugnato in originale - Fondamento - Omesso deposito dell'originale - Mancata querela di falso - Irrilevanza.

A fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19987 del 30/09/2011