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Prova civile - rendimento dei conti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19991 del 14/11/2012

Specificazione delle partite contestate - Onere della parte impugnante il conto - Condizioni e limiti.

In tema di rendimento dei conti, la disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 cod. proc. civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adozione dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19991 del 14/11/2012