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Prova civile - rendimento dei conti - approvazione definitiva - irrevocabilita - azione di revisione del conto definitivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971

Carattere eccezionale - mira alla rettificazione di singole partite del conto.*

L'approvazione definitiva del rendiconto sia nell'ipotesi in cui sia avvenuta in Sede giudiziale, sia in quella in cui abbia avuto luogo stragiudizialmente e irrevocabile. L'Azione di revisione del conto approvato definitivamente ha natura eccezionale, e ammessa esclusivamente nei casi indicati dall'art 266 cod proc civ ed e diretta non alla revisione del conto nel suo complesso, sibbene solo alla rettificazione di singole partite.*

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971