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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 (Rv. 654964 - 01)

Efficacia probatoria - Fede privilegiata - Limiti - Contenuto intrinseco dell'atto - Esclusione - Fattispecie.

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di "finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 (Rv. 654964 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2821