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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)

Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe.

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - In genere.

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - chiarimenti alle parti - In genere.

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - indagini - In genere.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Civ_art_2697