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Giuramento deferito d'ufficio - del giuramento decisorio - Cass. n. 17718/2020

Prova civile - giuramento - deferimento - giuramento deferito d'ufficio - del giuramento decisorio -Deferimento con l'atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente né da difensore munito di procura speciale - Inammissibilità - Sanabilità - Esclusione.

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17718 del 25/08/2020 (Rv. 658902 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_157

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cassazione

17718

2020