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Principio di non contestazione – Cass. n. 20525/2020

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Processo civile - Principio di non contestazione - Operatività - Limiti.

L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167

CORTE

CASSAZIONE

20525

2020