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Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Cass. n. 25774/2020

Prova civile - alla parte - prova civile - confessione - stragiudiziale - alla parte - Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Efficacia probatoria di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, aveva ritenuto non provato l'avvenuto esborso del "primo corrispettivo" da parte dell'utilizzatore, nonostante la previsione del suo pagamento al momento della sottoscrizione del documento contrattuale).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 13/11/2020 (Rv. 659782 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735

corte

cassazione

25774

2020