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Consulenza tecnica cd. Percipiente – Cass. n. 200/2021

Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio una decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità medica per ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale, aveva riformato la pronuncia di primo grado - che aveva accolto le conclusioni del CTU - limitandosi a sottolineare, in maniera generica ed ipotetica, le anomalie del caso clinico sottoposto all'esame dei sanitari e, in particolare, l'assenza di sintomi neurologici e l'immediata remissione degli ulteriori sintomi rilevati).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116

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