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Pretesa di una struttura sanitaria provvisoriamente accreditata – Cass. n. 5661/2021

Prova civile - onere della prova - Pretesa di una struttura sanitaria provvisoriamente accreditata - Prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale - Superamento della capacità operativa massima - Fatto impeditivo della remunerazione - Onere della prova - A carico del debitore.

In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021 (Rv. 660730 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697