Skip to main content

Onere probatorio a carico del deducente – Cass. n. 2223/2022

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Fatto non riferibile anche alla controparte e/o genericamente allegato e fatto riferibile alla controparte e/o specificamente allegato - Onere probatorio a carico del deducente - Differenze - Necessità di contestazione solo nella seconda ipotesi - Sussistenza - Conseguenze sulla facoltà di contestazione per la prima volta in grado di appello.

 

Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

2223

2022