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Diritto dell'agente alle provvigioni – Cass. n. 17575/2022

Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - alla parte - Agenzia (contratto di) - diritti dell'agente - provvigione - Contratto di agenzia - Diritto dell'agente alle provvigioni - Diritto di ottenere la documentazione dal preponente ex art. 1748 c.c. - Sussistenza - Conseguenze in tema di onere della prova.

 

In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17575 del 31/05/2022 (Rv. 664895 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1748, Cod_Civ_art_2697 Cod_Proc_Civ_art_210

 

Corte

Cassazione

17575

2022