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Deposito in appello di documenti – Cass. n. 16235/2022

Prova civile - produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.

 

Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16235 del 19/05/2022 (Rv. 664905 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_074

 

Corte

Cassazione

16235

2022