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Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale – Cass. n. 27348/2022

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - famiglia - filiazione - Giudizi separativi - Affidamento dei figli - Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale - Ammissibilità - Fondamento.

 

Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022 (Rv. 665881 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_337

 

Corte

Cassazione

27348

2022