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provvedimenti del giudice civile‭ ‬-‭ ‬ordinanza‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27229‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭

Per l'ulteriore istruzione della causa ex art.‭ ‬Art.‭ ‬279‭ ‬n.‭ ‬4‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Impugnazione unitamente alla sentenza successiva alla prosecuzione istruttoria‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Attitudine al giudicato‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27229‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭


I provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art.‭ ‬279‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬sono revocabili,‭ ‬non hanno contenuto decisorio‭ (‬ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva‭) ‬e non sono sindacabili con ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale coeva,‭ ‬ma solo con la sentenza definitiva,‭ ‬pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria,‭ ‬sicché essi non hanno alcuna attitudine al giudicato.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27229‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭