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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - differenza tra sentenza e ordinanza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Decisione sulla competenza senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

Allorché il giudice di merito, nel regime della legge n. 69 del 2009, abbia deciso affermativamente sulla propria competenza, senza previo invito alla precisazione delle conclusioni, e lo abbia fatto enunciando "expressis verbis" l'erroneo convincimento che la decisione sulla sola competenza non debba essere preceduta, in quel regime, dall'invito a precisare le conclusioni, il regolamento di competenza è ammissibile, perché l'affermazione del giudice di volere decidere attribuisce alla pronuncia, pur assunta irritualmente, valore di decisione impugnabile, in ossequio al principio dell'apparenza, il quale comporta che essa non possa considerarsi meramente delibatoria e ridiscutibile in sede di decisione definitiva, ai sensi dell'art. 187, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012