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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16809 del 20/06/2008

Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Nozione - Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione.

Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa -alla stregua delle risultanze istruttorie- autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16809 del 20/06/2008