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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2731 del 02/02/2017

Provvedimenti del giudice – Sentenza – Motivazione omessa – Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. – Applicabilità – Fondamento.

La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2731 del 02/02/2017