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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017

Fatti secondari - Nozione - Omessa considerazione di tali fatti - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. - Limiti.

Il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della "quaestio facti" in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione "in iure" della fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017