Skip to main content

"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - configurabilità

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - configurabilità - requisiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. (Nella specie, è stata esclusa la violazione del principio in relazione al rigetto di una domanda relativa ad un contributo comunale richiesto ex l.n. 219 del 1981, conseguente a perizia di variante per la ricostruzione di un immobile di proprietà privata, danneggiato dal terremoto, essendo tale statuizione del tutto consequenziale a quella originariamente rivolta all'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto, senza alcun mutamento del tema d'indagine).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018