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Domanda di condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera – Cass. n. 8432/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - in genere - Domanda di condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera - Rigetto - Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Inclusione nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi - Sussistenza - Omessa pronuncia - Esclusione.

 

In materia di appalto, atteso che il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicchè il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima, ancorchè dichiaratamente proposta in via subordinata; ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8432 del 15/03/2022 (Rv. 664434 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1668, Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

8432

2022