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Actio negatoria servitutis - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2170 del 30/01/2013

procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitù - "Actio negatoria servitutis" volta alla modificazione del fondo servente - Litisconsorzio necessario - Condizioni - Situazione di comproprietà "pro indiviso" del fondo servente - Sussistenza del litisconsorzio - Modifiche di immobile di proprietà esclusiva, implicanti la cooperazione in sede esecutiva di terzi - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2170 del 30/01/2013

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Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2170 del 30/01/2013
L' "actio negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, laddove la possibilità che la modifica o la demolizione della "res" di proprietà del solo convenuto incida, in sede esecutiva, sulla sfera giuridica di soggetti terzi, richiedendone la necessaria cooperazione, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi. Ne consegue che non sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio in ordine alla domanda proposta da un condomino al fine di ottenere la rimozione dal proprio appartamento delle tubazioni di scarico delle acque provenienti dalla soprastante unità abitativa di proprietà individuale.


Cod. Civ. art. 949
Cod. Civ. art. 1117 n. 3
Cod. Proc. Civ. art. 102