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Aggravamento della servitù di passaggio – Cass. n. 40319/2021

Servitù' - prediali - esercizio - alterazione - aggravamento (divieto di) - innovazioni - Aggravamento della servitù di passaggio - Nozione - Tollerabilità dell'accresciuto peso a carico del fondo servente - Parametro di valutazione - Oggettiva prevedibilità dei bisogni del fondo dominante al tempo della costituzione della servitù.

 

In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40319 del 16/12/2021 (Rv. 663226 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1067

 

Corte

Cassazione

40319

2021