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Regime tavolare - Proprietà congiunta - Cass. n. 26692/2020 (2)

Trascrizione - leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare) - Regime tavolare - Proprietà congiunta - Nozione - Funzione - Trasferimento della proprietà - Regime del bene accessorio.

Nel regime tavolare, l'espressione "proprietà congiunta" indica l'iscrizione della proprietà di un fondo, nel foglio B, non ad un titolare determinato, bensì al proprietario (o ai proprietari o comproprietari) "pro tempore" di uno o più altri fondi, così costituendosi tavolarmente tra i beni un rapporto tale per cui la proprietà del primo bene è collegata ("congiunta" appunto) alla proprietà dell'altro (o degli altri), con la correlativa resa in evidenza di tale collegamento nel foglio A2 della partita del bene principale mediante l'uso di formule del tipo: "con la proprietà della... è congiunta la proprietà (o comproprietà) della... (con la quota di)...". Attraverso tale tecnica semplificatoria, l'intavolazione del trasferimento della proprietà del bene "principale" comporta automaticamente il trasferimento del bene "accessorio" e il legame che si crea tra i due beni implica anche che il bene "accessorio" sarà pure interessato dagli aggravi iscritti a carico del bene "principale", atteso che nel foglio C della partita tavolare iscritta al nome del "proprietario pro tempore” viene usualmente inserita una clausola di rinvio del seguente tenore: "rispetto agli obblighi per cui risponde questa proprietà si fa richiamo al foglio degli aggravi dell'immobile indicato nel foglio di proprietà".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26692 del 24/11/2020 (Rv. 659716 - 01)

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