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Responsabilità solidale del cessionario di un ramo di azienda per i debiti erariali – Cass. n. 21161/2021

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione coattiva - Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza – Fondamento - Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - In genere - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - pagamento dell'imposta accertata - In genere.

 

In tema di responsabilità solidale del cessionario di un ramo di azienda per i debiti erariali ad esso inerenti, la disciplina di cui all'art.14 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile "ratione temporis" - secondo cui il cessionario, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, è responsabile in solido, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo ancorché per violazioni anteriori - trova applicazione anche all'ipotesi di cessione di un ramo di azienda, atteso che il fondamento dell'istituto va individuato nella estensione al cessionario della responsabilità per i debiti inerenti ad un insieme di beni e rapporti giuridici il quale, pur non costituendo un autonomo complesso aziendale, è funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21161 del 23/07/2021 (Rv. 661950 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_1406

 

Corte

Cassazione

21161

2021